Statuto

 

Art. 1.0 Denominazione

Art. 1.1 E costituita nel rispetto della legge la ”Comunità Alpino Veneta”, acronimo” ALPI. VE.”, d’ora in avanti, nel presente statuto, indicata anche: C.A.V.. si specifica che la C.A.V e di natura apartitica e apolitica.

Art. 2.0 Sede

Art. 2.1 La Comunità ha sede legale Via Fant 5 – 32035 Santa Giustina. BL., non ha scopo di lucro, la sua durata e illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente.

Art. 2.2 II trasferimento della sede sociale, all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3.0 Scopi della Comunità

Art. 3.1 La Comunità si rivolge a tutti coloro che vivono ed operano all’interno dei confini della Serenissima Repubblica Veneta cosi come individuati e rispettati nell’anno 1796 ed a coloro che, fuori dei confini storici, sentono di appartenere alla Civiltà Veneta e/o la condividono.

Art. 3.2 Gli scopi della Comunità sono:

a) Conoscere e valorizzare e diffondere la millenaria cultura, identità, lingua e tradizioni appartenente alla Civiltà Veneta; b) Riconoscere la nazionalità Veneta ed il popolo Veneto c) Mantenere, sviluppare, far conoscere e diffondere le regole etiche proprie del confronto con la montagna, !a quale chiede rispetto, umiltà ed onesti. d) Tutelare i territori Veneti, in quanto ecosistema complesso ed unitario che parte dalle Alpi ed arriva al mare; e) Sviluppare le relazioni ed operare per il benessere degli abitanti dei territori Veneti; f) Aiutare, nei limiti del possibile, ogni uomo.

B) Tutte le altre attività conformi agli scopi sociali e allo statuto.

Art. 3.3 Le attività della Comunità e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4.0 I Soci

Art. 4.1 Sono ammessi a far parte della Comunità tutti gli uomini e le donne senza distinzione di fede religiosa, appartenenza politica, etnia, nazionalità che dichiarino di accettare il presente statuto ed i regolamenti interni, condividendo gli scopi della Comunità ed impegnandosi a sostenerla (vedi Art.3.0).

Art. 4.2 L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci e il Comitato Direttivo.

Art. 4.3 L’ammissione alla Comunità e deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità su apposito modello prestampato. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed impiegati per le sole finalità della Comunità previo assenso scritto del socio.

Art. 4.4 La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dalla quota sociale annua nella misura determinata per L’anno in corso dal Consiglio Direttivo, e accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. In caso di non accettazione della domanda di socio la comunità dovrà restituire la quota.

Art.4.5 La quota associativa e in-trasmissibile.

Art. 4.6 Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione della Comunità, la loro qualità di membri e originaria e può essere perduta solo per provvedimento disciplinare, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche della comunità solo se hanno effettuato il pagamento della quota sociale annuale.

Art. 4.7 Socio simpatizzante e colui che chiede la prima iscrizione alla Comunità, L’accettazione e deliberata dal Comitato Direttivo. La quota sociale per il socio simpatizzante e ridotta del 50% rispetto al socio ordinario. Dopo sei mesi dalla accettazione il simpatizzante può chiedere di diventare socio effettivo, integrando la quota sociale al momento della presentazione della domanda. II simpatizzante partecipa alla vita e alle manifestazioni della comunità. II simpatizzante non ha diritto di voto.

Art. 4.8 Socio ordinario e colui che viene ammesso, fattane specifica domanda da socio simpatizzante ed integrando il versamento della quota sociale. Decorsi due anni di costanza e regolarità di iscrizione come socio ordinario ha la facoltà di chiedere di essere ammesso quale socio effettivo. II mancato pagamento della quota sociale comporta la decadenza dalla possibilità di voto e

trascorsi due anni consecutivi senza che sia intervenuto il pagamento della quota sociale decade dalla Comunità e sarà cancellato dal libro soci. In assenza di condizioni ostative potrà ripresentare domanda di iscrizione con le modalità di cui I’art. 4 del presente statuto.

Art. 4.9 Socio effettivo e colui che viene ammesso, fattane specifica domanda da socio ordinario. Ha pieno diritto di voto ed e eleggibile alle cariche sociali, purché in regola con il pagamento della quota sociale annuale. II mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi comporta la decadenza dalla Comunità e la perdita della qualifica di socio.

Art. 5.0 Quota sociale

Art. 5.1 Entro il mese di gennaio di ogni anno il Comitato Direttivo delibera la quota sociale per L’anno successivo.

Art. 5.2 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il 31.12 dell’anno di competenza.

Art. 6.0 Diritti dei Soci

Art. 6.1 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto ed hanno diritto di presa visione, ed eventuale copia, sostenendone la spesa, di tutti i libri sociali della Comunità e di tutti gli atti ad essa riferibili.

Art. 7.0 Prestazione d’opera a favore della Comunità da parte del socio

Art. 7.1 II socio può prestare volontariamente la propria opera, sia manuale che intellettuale a favore della Comunità e/o per il raggiungimento degli scopi comunitari, esso non potrà in alcun modo essere retribuito. Avere diritto al solo rimborso delle spese sostenute che siano documentate o di comune esperienza.

Art. 7.2 La comunità si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri membri.

Art. 8.0 Doveri dei Soci

Art. 8.1 La comunità non ha fini di lucro ed ogni membro, deve astenersi dal ricercare benefici e guadagni dalla partecipazione alla Comunità.

Art. 8.2 II comportamento del membro deve essere decoroso, leale

ed onesto verso gli altri aderenti ed all’esterno della comunità deve essere animato da spirito di solidarietà, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall’Assemblea e dal Comitato Direttivo.

Art. 8.3 II rispetto reciproco dei soci e il punto cardine della comunità.

Art. 9.0 Recesso/esclusione del Socio

Art. 9.1 II socio può recedere dalla comunità mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. II recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale e stato esercitato.

Art. 9.2 II socio può essere escluso dalla comunità in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale alla comunità stessa.

Art. 9.3 L’esclusione del socio e deliberata dal Comitato Direttivo di Sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme

alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. II provvedimento puo essere appellato davanti al Collegio dei Probiviri la cui decisione e definitiva.

Art. 10.0 Gli organi sociali

Art. 10.1 Gli organi della Comunità sono: – L’assemblea dei soci. – II Comitato Direttivo. – II Collegio dei Probiviri. – II Presidente.

Art. 10.2 Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte in forma totalmente gratuita fatta eccezione, unicamente, per il rimborso delle spese sostenute per L’espletamento delle proprie funzioni e salva ogni diversa delibera dell’Assemblea dei Soci.

Art. 11.0 L’assemblea dei Soci

Art. 11.1 L’Assemblea e I ‘organo sovrano della Comunità.

Art. 11.2 L’assemblea dei soci e composta da tutti i soci della Comunità.

Art. 11.3 L’assemblea e convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per   l’approvazione del bilancio consuntivo da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 11.4 La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima di quello fissato per I ‘adunanza.

Art. 11.5 L’Assemblea dei Soci e presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impossibilita, vice Presidente.

Art. 11.6 Deve inoltre essere convocata: a) Quando, almeno, i 2/3 dei Soci del Comitato Direttivo lo ritenga necessario; b) Quando la richiede almeno un decimo dei soci; c) Gli avvisi di convocazione devono contenere L’ordine del giorno dei lavori, L’ora e il luogo ove si tiene la riunione. d) L’assemblea può deliberare in via ordinaria e/o straordinaria.

Art. 11.7 L’assemblea ordinaria elegge il: a) Presidente b) II Comitato Direttivo. c) II Collegio dei Probiviri d) Propone iniziative indicando modalità e supporti organizzativi; e) Approva il bilancio consuntivo annuale predisposti dal Comitato Direttivo; f) Approva il programma annuale della comunità. g) Modifica lo statuto

Art. 11.8 L’Assemblea ordinaria, può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno con un intervallo non inferiore a due ore I ‘una dall’altra. In prima convocazione e necessaria la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole del 50%+1 dei presenti. In seconda e successiva convocazione I ‘Assemblea e regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza (50%+1) dei presenti in Assemblea.

Art. 11.9 II Socio può delegare non più di un altro Socio a rappresentarlo in Assemblea.

Art. 11.10 La votazione deve essere in forma palese escluse quelle in cui I ‘Assemblea dei Soci lo deliberi anteriormente all’apertura dell’argomento in discussione.

Art. 11.11 Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. II verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario estensore e trascritto su apposito registro, conservato nella sede della comunità.

Art. 11.12 L’assemblea straordinaria e valida, se sono presenti in prima convocazione, almeno i 2/3 dei Soci. In seconda e successiva convocazione I’assemblea e regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza, del 50%+1 dei presenti in assemblea. L’assemblea straordinaria delibera su: a) modifica allo Statuto; b) scioglimento della comunità e devoluzione del patrimonio a favore di una o più comunità del territorio della Serenissima Repubblica Veneta aventi soggetto analogo e complementare a quello della Comunità.

Art. 12.0 II Comitato direttivo

Art. 12.1 La Comunità e amministrata da un Comitato Direttivo eletto nell’Assemblea dei Soci come previsto dall’Art. 17.0

Art. 12.2 II Comitato Direttivo e composto da tre (3) a quindici (15) Soci più il Presidente, o dal vice Presidente e il segretario.

Art. 12.3 La convocazione del Comitato Direttivo e decisa dal Presidente o richiesta a questi da tre membri del Comitato Direttivo stesso. In caso di inerzia del Presidente per oltre dieci giorni dalla data di richiesta fatta dai tre (3) membri del Comitato Direttivo questi possono autonomamente convocare la riunione del Comitato Direttivo.

Art.12.4 Le delibere devono avere il voto della maggioranza (50%+1) dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente o del suo vice.

Art. 12.5 II Comitato direttivo: a) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all’Assemblea dei Soci; b) Redige e presenta all’Assemblea dei Soci il rapporto annuale sulle attività della Comunità; c) Redige e presenta all’Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico) Ammette i nuovi Soci; e) Determina la quota sociale annuale.

Art. 12.6 Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando e presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 12.7 Le riunioni del Comitato Direttivo sono riservate.

Art. 13.1 II Presidente Art. 13.1 II Presidente ha la legale rappresentanza della Comunità, presiede il Comitato Direttivo e I’ Assemblea dei Soci.

Art. 13.2 Rappresenta la Comunità di fronte alle autorità ed e il suo portavoce ufficiale.

Art. 13.3 Convoca I ‘Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13.4 Dispone dei fondi sociali, previa delibere del Comitato Direttivo per importi superiori ai 250,00 C, con provvedimenti controfirmati dal Segretario.

Art. 13.5 II vice Presidente viene nominato dal Presidente.

Art. 14.0 II segretario

Art. 14.1 II Segretario Viene eletto dal Comitato Direttivo fra i propri componenti e non deve avere rapporti di parentela con alcun Socio del Comitato Direttivo.

Art. 14.2 Il segretario provvede alle verbalizzazioni delle sedute del Comitato Direttivo e delle Assemblee dei Soci.

Art. 14.3 II Segretario provvede alla tenuta e custodia dei libri sociali e ne rilascia, su specifica richiesta, copia agli aventi diritto.

Art. 14.4 II vice Segretario viene nominato dal Segretario.

Art. 14.5 il Segretario non ha diritto di voto.

Art. 15.0 La Tesoreria

Art. 15.1 I tre (3) Tesorieri vengono nominati dal Comitato Direttivo della Comunità, devono avere specifiche competenze contabili e comprovata specchiata moralità.

Art. 15.2 I Tesorieri controllano L’intera contabilità della Comunità, dando il proprio parere, non vincolante, al bilancio consuntivo.

Art. 15.3 II vice Tesoriere viene nominato dal Tesoriere.

Art. 16.0 I Probiviri

Art. 16.1 L’Assemblea nomina un Collegio dei Probiviri composto da (tre) Soci della Comunità.

Art. 16.2 II Collegio a maggioranza, delibera sui provvedimenti di esclusione dei Soci e su ogni altra materia relativa alla vita della Comunità.

Art. 17.0 Sistema elettorale

Art. 17.1 Tutte le votazioni aventi ad oggetto L’elezione di persone alle cariche sociali della Comunità saranno effettuate con la tecnica del ”BALLOTTAGGIO VENETO” nelle forme stabilite dal Comitato Direttivo.

Art. 18.0 I mezzi finanziari

Art. 18.1

I mezzi finanziari per il funzionamento della Comunità provengono: a) dalle quote versate dai Soci nella misura deliberata annualmente dal Comitato Direttivo. b) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali della Comunità; c) da iniziative promozionali e da ogni altra iniziativa posta in essere dalla Comunità.

Art. 18.2 I fondi della Comunità non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse, e quindi sempre disponibili.

Art. 18.3 Ogni mezzo che non sia in contrasto con i regolamenti interni e le leggi.

Art. 19.0 Le convocazioni

Art. 19.1 Tutte le convocazioni possono essere effettuate a mezzo raccomandata o lettera semplice o s.m.s. o telefonata o e-mail o P.E.C. ( a titolo semplificativo e non esaustivo ) considerando che una non esclude L’altra

Art. 20.0 II bilancio

Art. 20.1 I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo, dal Tesoriere e approvati dall’Assemblea dei Soci.

Art. 20.2 II bilancio consuntivo e approvato dall’Assemblea dei Soci ordinaria con voto palese e con la maggioranza prevista dallo Statuto.

Art. 20.3 L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 20.4 II bilancio consuntivo e depositato presso la sede della Comunità, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Art. 21.0 Scioglimento dell’Associazione

Art. 21.1 L’assemblea che delibera lo scioglimento della Comunità nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Art. 21.2 La devoluzione del patrimonio sarà effettuata come previsto dal presente statuto.

Art.22.0 Periodo transitorio

Art. 22.1 Durante il periodo di formazione dell’associazione, i soci fondatori possono nominare i ruoli solo per una fase transitoria, con un Presidente nominato dai soci fondatori nell’attesa di mettere in pratica le strutture previste dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16.

Questa soluzione deve essere rivista entro un periodo congruo dalla data della fondazione dell’associazione, pena L’estinzione dello statuto e la cessazione dell’associazione.

Art. 23.0 Disposizioni finali.

Art. 23.1 Per tutto ciò che non e espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

a) La Bandiera della Comunità.

La nostra bandiera, sarà un cappello Alpino su prato verde con due (2) stelle alpine e bandiera di San Marco, sopra, un aquila che vola sui monti e cielo azzurro.

II tutto incorniciato da due (2) scritte:

  • in alto il motto ”Venetorum Fides Inviolabilis”
  • in basso ”Comunità Alpino Veneta”
  • il tutto su un rettangolo diviso da una diagonale, sopra verde e sotto arancione.

b) vessillo nazionale.

Le nostre bandiere saranno: La bandiera della Serenissima Repubblica Veneta accompagnata dalla bandiera della nostra comunità.

c) II nostro distintivo

II nostro distintivo sarà la bandiera della comunità in formato spilla rotonda.

d) II fregio sul cappello

Stelle alpine sui monti e un aquila